FAQ

Tutte le domande più frequenti sull’ Idoneità Alloggiativa.

N.B: Noi non ci occupiamo di immigrazione! I nostri tecnici verificano i requisiti necessari al fine del rilascio dell’idoneità abitativa. Eventuali domande relative a questioni immigratorie saranno da porre agli uffici competenti (Comune, Prefettura).

Proviamo comunque a dare risposta alle domande più frequenti.

Ricongiungimento Familiare

Il ricongiungimento familiare è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare in quanto contribuisce a creare stabilità socioculturale e facilita l’integrazione sul suolo italiano, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.

L’unità familiare è un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari.

I soggetti per i quali si può richiedere il ricongiungimento familiare sono i seguenti:

  • coniuge (o partner unito civilmente) – non legalmente separato – di età non inferiore ai 18 anni;
  • figli minori;
  • figli maggiorenni a carico con invalidità totale;
  • genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;
  • genitore naturale, se il richiedente è minorenne e regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
  • Fotocopia del permesso di soggiorno- carta d’identità- codice fiscale
  • Fotocopia del passaporto tuo e del familiare
  • Certificato di famiglia o autocertificazione
  • Certificato di vedovanza (solo se il familiare è vedovo) – se over 65 serve l’impegno alla stipulazione della polizza assicurativa
  • Attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune dove si dispone dell’alloggio.
    (Clicca qui e consulta la sezione documenti necessari per rilascio di attestazione di idoneità abitativa);
  • Documentazione attestante il reddito CUD, 730, Modello Unico
  • Modello S2 se sei ospite o affittuario e devi ricongiungere un familiare
  • Copia contratto di affitto registrato o atto di compravendita dell’alloggio
  • Modello S1 se sei ospite e devi ricongiungere solo il figlio minore di 14 anni
  • SPID
  • Marca da bollo 16,00€.

La richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà essere inviata on-line allo Sportello Unico per l’Immigrazione, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. L’accesso ai portali telematici richiede necessariamente di disporre dello SPID.

Il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare è a cura della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione competente per territorio.

L’alloggio dovrà soddisfare diversi requisiti per poter richiede il ricongiungimento familiare.
(Clicca qui per una descrizione più completa puoi consultare la sezione requisiti degli alloggi)

I metri quadri calpestabili richiesti per il ricongiungimento familiare sono i seguenti:

  • N. 1 abitante: 14,00 m²
  • N. 2 abitanti: 28 m²
  • N. 3 abitanti: 42 m²
  • N. 4 abitanti: 56 m²
  • Per ogni abitante successivo al quarto, + 10 m²

Per gli alloggi monostanza (monolocali):

  • N. 1 abitante: 28 m²
  • N. 2 abitanti: 38 m²

Coesione Familiare

La coesione familiare si può definire come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia” in quanto non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente e la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d’ingresso per famiglia.

Al fine del rilascio del permesso di soggiorno, la domanda di coesione familiare potrà essere eseguita dai seguenti soggetti:

  • cittadino italiano o cittadino U.E.
  • cittadino soggiornante con permesso di soggiorno con durata di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo oppure per motivi familiari, asilo e protezione sussidiaria, motivi di studio, umanitari o religiosi, anche in fase di rinnovo.

I soggetti per i quali si può richiedere la coesione familiare sono i seguenti:

  • coniuge (o partner unito civilmente) – non legalmente separato – di età non inferiore ai 18 anni
  • figli minori
  • figli maggiorenni a carico con invalidità totale
  • genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute
  • genitore naturale, se il richiedente è minorenne e regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
  • fotocopia del permesso di soggiorno
  • fotocopia del passaporto tuo e del familiare
  • certificato di famiglia o autocertificazione
  • per la coesione di genitori over 65 serve l’impegno alla stipulazione della polizza assicurativa
  • attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune dove si dispone dell’alloggio.
    (Clicca qui e consulta la sezione documenti necessari per rilascio di attestazione di idoneità abitativa);
  • documentazione attestante il reddito CUD, 730, Modello Unico
  • copia contratto di affitto registrato o atto di compravendita dell’alloggio
  • Marca da bollo 16,00€.

La domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare avviene mediante la compilazione ed invio dell’apposito kit postale (modello 209).

Per legge il rinnovo dei permessi di soggiorno deve essere richiesto entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza, se il permesso viene richiesto oltre tale periodo, la domanda andrà presentata direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente.

Permesso di soggiorno

Per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo bisogna recarsi presso un ufficio Postale dove sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari per inoltrare la richiesta (kit con banda gialla).

Per la compilazione della domanda bisogna seguire le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno”.

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare alla prefettura:

1) fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
2) fotocopia dichiarazione redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini I.N.P.S. o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’I.N.P.S.
3) certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale)
4) copia delle buste paga relative all’anno in corso
5) documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia 
6) bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico
7) marca da bollo di € 16,00
8) Idoneità abitativa.

(Clicca qui consulta la sezione documenti necessari per il rilascio di attestazione dell’ idoneità alloggiativa)

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle Questure ai cittadini extra-comunitari che si trasferiscono in Italia per un certo periodo di tempo

Le motivazioni valide possono essere varie ovvero per motivi di studio, lavoro, famiglia, ricerca, ecc.

Entro 30/60 giorni dalla data di scadenza è obbligatorio procedere al rinnovo dello stesso, inviando alla Questura competente, via posta, il kit contenente la documentazione richiesta.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo, introdotto nel 2007, ha sostituito la cosiddetta carta di soggiorno.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo viene rilasciato a chi vive in Italia da almeno 5 anni, possiede un permesso di soggiorno in corso di validità, risiede in un alloggio idoneo, possiede un certo reddito familiare e non ha precedenti penali.

In Italia ci sono molti tipi diversi di permesso di soggiorno. I più comuni sono: 

1) Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione

2) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

3) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale;

4) Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

Idoneità alloggiativa

L’attestato di idoneità abitativa, o certificato di idoneità alloggiativa, è un documento che attesta il rispetto dei requisiti igienico sanitari dell’abitazione secondo i parametri tecnici richiesti dal Decreto Ministero Sanità del 5 luglio 1975 e definisce il numero di persone che possono risiedere all’interno dell’alloggio.

Il certificato di idoneità alloggiativa è uno dei documenti richiesti per l’ottenimento del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo;
  • coesione familiare;
  • ingresso di familiari al seguito;
  • contratto di lavoro subordinato;
  • ingresso per lavoro autonomo;
  • ricongiungimento familiare;
  • Domande di sanatoria/Emersione 2020;

L’attestato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal Comune competente una volta presentata la documentazione richiesta dagli uffici comunali, previa verifica dei requisiti igienico sanitari.

(Clicca qui e consulta la sezione documenti necessari per il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa)

L’attestazione dell’idoneità igienico sanitaria dei locali avviene da parte di un tecnico abilitato che eseguirà un sopralluogo presso l’abitazione oggetto della richiesta. 

N.B.: I Comuni non hanno una procedura unificata pertanto, per i comuni limitrofi a Milano, sarà necessario procedere ad una verifica tramite contatto con gli uffici Comunali.

(Hai bisogno di un geometra per l’accertamento dei requisiti igienico sanitari? Clicca qui e fissa un appuntamento con uno dei nostri tecnici)

Il certificato di idoneità alloggiativa può essere richiesto da un soggetto titolare di un diritto sull’immobile in questione, come il proprietario di casa o il titolare di un contratto di affitto regolarmente registrato.

La domanda avviene tramite la compilazione del modulo di richiesta di idoneità abitativa messo a disposizione dal comune competente. Oltre al modulo di richiesta i Comuni richiedono altri documenti per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio dell’attestato.

(Clicca qui e consulta la sezione documenti necessari per il rilascio dell’ attestazione di idoneità abitativa)

La compilazione del modulo di richiesta va effettuata compilando tutti i campi richiesti, ad eccezione dei dati relativi al permesso di soggiorno qualora il richiedente sia un soggetto con cittadinanza italiana. 

(Se vuoi che ci occupiamo della presentazione della tua richiesta presso il Comune competente clicca qui e fissa un appuntamento con uno dei nostri tecnici)

L’attestato di idoneità abitativa o alloggiativa viene emesso dal Comune competente entro un termine massimo di 30 giorni. Si segnala che tale tempistica può essere ridotta o allungata sulla base del carico di lavoro del Comune stesso.

L’attestato di idoneità alloggiativa ha una durata variabile tra 1 anno e 6 mesi a seconda del Comune di
riferimento. Si consiglia, per maggior informazioni, di contattare direttamente il Municipio di competenza.